Annullamento del DM 25 novembre 2024

Nota inviata a firma delle Associazioni al Ministero, relativa all’annullamento del DM 25 Novembre 2024.

Illustrissimi,
come noto il Giudice amministrativo, con le prime sentenze pubblicate il 22 settembre u.s., ha annullato il DM 25 novembre 2024, rilevando un difetto di istruttoria nel procedimento che ha condotto alla definizione delle tariffe massime di remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
In particolare, il TAR del Lazio ha accolto le doglianze dei ricorrenti sotto diversi profili, riconoscendo –tra l’altro – la risalenza nel tempo dei dati di riferimento utilizzati per l’individuazione dei costi standard, l’inadeguatezza del campione di strutture pubbliche e private selezionato ai fini dell’individuazione dei dati di costo, nonché la necessità di affiancare all’approccio metodologico fondato sul confronto con i tariffari regionali una valutazione dei costi rilevati in concreto, che tenga effettivamente in considerazione i costi dei fattori di produzione da parte degli operatori che erogano le prestazioni.

Al contempo, le sentenze hanno ribadito un dato di diritto e di fatto pienamente condivisibile e incontestabile: la legge, nel definire il quadro di erogazione delle prestazioni sanitarie, per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale, facendosi carico dei sottesi principi costituzionali (quali il diritto alla salute, l’equilibrio della spesa pubblica, la tutela della concorrenza), ha attribuito al sistema di remunerazione tariffaria il compito di soddisfare il principio derivato dell’equilibrio del vigente ordinamento sanitario.
Si tratta di un principio cui assegniamo un valore essenziale, perché riconosce l’eguaglianza di trattamento delle prestazioni sanitarie erogate a carico del bilancio dello Stato indipendentemente dalla natura giuridica rivestita dagli erogatori e – direttamente e indirettamente – il principio di partecipazione alle procedure di definizione del nomenclatore tariffario di tutti i soggetti che quelle prestazioni garantiscono.

Gli esiti dei recenti procedimenti giudiziari evidenziano dunque la necessità di procedere, nel più breve tempo possibile, all’attivazione di un tavolo di confronto che coinvolga le scriventi Associazioni maggiormente rappresentative del settore, finalizzato ad avviare una corretta procedura istruttoria che tenga in debito conto le esigenze di sostenibilità economica proprie degli operatori che erogano prestazioni in nome e per conto del Servizio Sanitario Nazionale.
Periodicità ed analisi dei costi, invero, nella nostra esperienza manageriale non costituiscono un ostacolo organizzativo insormontabile, come ampiamente dimostrato dalle analisi econometriche predisposte dalle scriventi Associazioni e prontamente trasmesse a codesto spettabile Ministero prima della pubblicazione del decreto recentemente annullato.

Per tale ragione ci rendiamo fin d’ora pienamente disponibili a portare in seno al costituendo tavolo proposte, dati e analisi atti a superare le criticità rilevate nelle citate sentenze, in spirito di leale
cooperazione con la la parte pubblica e nella convinzione che le aziende accreditate, proprio in virtù dei vincoli derivanti dall’accreditamento, siano dotate di strumenti gestionali conformi alla legge e tali da coniugare la buona gestione organizzativa e finanziaria con la buona erogazione dei servizi alla salute.
Auspichiamo, inoltre, che il tavolo di confronto venga attivato in tempi brevi e certamente più contenuti rispetto a quelli assegnati dal Giudice amministrativo, nell’interesse non solo di tutti gli operatori coinvolti ma, soprattutto, dei titolari del diritto alla salute. Questo anche in considerazione del fatto che se il differimento di un anno dell’efficacia dell’annullamento costituisce il mezzo per evitare gravi ripercussioni socioeconomiche, lo stesso non può divenire lo strumento per vanificare le conseguenze di una sentenza di annullamento. Né si possono ignorare i danni economici che subirebbero le nostre strutture, rispetto ai quali potrebbe seguire un’iniziativa di ristoro.

Le sentenze di annullamento del Tariffario ambulatoriale, peraltro, intervenendo in merito all’attuazione del procedimento normativo di definizione delle tariffe, non possono che investire conseguentemente anche il tariffario nazionale vigente per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, nonché il tariffario delle prestazioni di riabilitazione e lungodegenza. In entrambi i casi, infatti, le tariffe con le quali vengono remunerati i ricoveri ospedalieri, sia in acuzie che in post-acuzie, sono risalenti nel tempo e risultano visibilmente inadeguate e insostenibili per tutti gli operatori del settore.
Circostanza, questa, che potrebbe determinare preoccupanti ripercussioni sulla capacità complessiva del Servizio Sanitario Nazionale di rispondere alla domanda di cure dei cittadini.
Cogliamo, pertanto, l’occasione per sollecitare l’apertura di un confronto che ci veda direttamente coinvolte quali Associazioni maggiormente rappresentative degli erogatori di diritto privato del SSN anche in relazione ai suddetti tariffari.

Con l’auspicio di un prossimo approfondito confronto, rimaniamo in attesa di un cortese riscontro e porgiamo i più cordiali saluti.

Il Presidente FederANISAP: Dott. Valter RuJini

Il Presidente UAP: Dott.ssa Mariastella Giorlandino

Il Presidente AIOP: Prof. Gabriele Pelissero

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