Nuovo ricorso ENPAM contro delibere 4% e Tetto

Il giorno 5 giugno u.s. si è tenuta l’udienza di discussione relativa ai ricorsi inerenti l’impugnativa della prima Delibera E.N. P.A.M.

I ricorsi riguardavano l’impugnativa della prima Delibera E.N.P.A.M. (n.64/2022), con la quale è stato imposto dalla Fondazione il contributo del 4% sul “fatturato reso in favore del SSN” da parte dei medici di specialistica esterna da trattenersi sui compensi da parte delle strutture private accreditate.

Giova precisare che, a seguito delle iniziative giudiziarie da noi intraprese, alle quali hanno aderito centinaia di medici e decine di strutture, la Fondazione E.N.P.A.M. ha cercato di mitigare questa illegittima imposizione deliberando un nuovo provvedimento (n. 16/2024), con cui è stato introdotto in via alternativa un contributo pari al 10% sui compensi dei medici, modificando, in tal modo, la base di calcolo impositiva.

Pur considerando questo “passo indietro” della Fondazione come un evidente successo, abbiamo ritenuto necessario impugnare anche questa seconda Delibera, in quanto si fonda su un elemento di illegittimità, costituito, come nel caso della prima Delibera, dalla mancanza di una fonte legislativa posta alla base dell’introduzione di nuovi contributi.

Per tale motivo anche la seconda Delibera è stata oggetto (e lo è tutt’ora) di apposite azioni giudiziarie (ricorsi sopra indicati n.R.G. 33056/2024 e 33057/2024).

Nelle more anche altri gruppi di strutture e di medici, rappresentati da altro Studio Legale, hanno incardinato ulteriori ricorsi, frazionando l’azione in vari Tribunali nazionali, circostanza che ha comportato, per nostra esperienza professionale, un indebolimento delle ragioni e delle azioni, dalle quali sono per l’appunto scaturite ben dieci sentenze negative.
Ovviamente, tali decisioni se pur di merito e di Tribunali minori, hanno avuto un effetto suggestivo importante anche sul Giudice che aveva in carico i nostri ricorsi.
Per di più, come è ben noto, alcune strutture hanno sottoscritto un protocollo con la Fondazione (Protocollo E.N.P.A.M./A.I.O.P.), che tra i vari impegni, ha imposto loro la rinuncia alle azioni in corso.
Il tutto è chiaramente e manifestatamente riscontrabile nelle motivazioni della sentenza che Vi alleghiamo, ove il Giudice di prime cure, Dott.ssa Lucarelli, ha rigettato i nostri ricorsi uniformandosi alle decisioni (n. 10 sentenze) degli altri Tribunali, tra cui due del Tribunale Civile di Roma.

Occorre, inoltre, sottolineare che tutte le pronunce sopra richiamate hanno rigettato le richieste degli altri ricorrenti sulla base del fatto che la Delibera n. 16/2024 avrebbe “corretto” l’illegittimità che affligge la Delibera n. 64/2022, modificando la base di calcolo e l’aliquota contributiva.

La questione della riserva di legge è stata laconicamente liquidata giustificando la decisione sulla base dell’intervenuta ratifica da parte dei Ministeri vigilanti.

Per tali motivi, sono quanto mai evidenti i vizi in cui il Giudice è incorso (ultrapetita ed errore in giudicando), avendo dovuto il Tribunale basare la sua decisione solo in merito alle ragioni svolte in ordine alla prima Delibera E.N.P.A.M. (n. 64/2022) e non già sulla base del correttivo effettuato dalla Fondazione con la seconda Delibera (n. 16/2024).

Pertanto, riteniamo quanto mai utile e necessario proporre immediato appello avverso dette sentenze al fine di rimarcare l’illegittimità dell’operato della Fondazione E.N.P.A.M. ed anche per portare avanti allo stesso Giudice che ha emesso le predette sentenze le motivazioni di appello, affinché possa essere messo a conoscenza diretta dei vizi delle stesse, a mezzo delle note autorizzate che possiamo depositare nei due restanti giudizi ancora pendenti avanti a Lei (termine per deposito fine settembre 2025).

A tal fine, chiediamo un ulteriore sforzo nel proseguire nella “battaglia” iniziata con la massima adesione alla nuova iniziativa giudiziaria di appello.

Per le strutture, si ricorda nuovamente, che ai fini delle preoccupazioni legate al D.U.R.C., le stesse sono state ampiamente superate da questo Team Legale attraverso i vari interventi che hanno confermato che la Fondazione E.N.P.A.M. non può sospendere l’emissione del D.U.R.C. alle Società accreditate che abbiano dei ricorsi giudiziari in corso di definizione.

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